Per capire cosa significa cyberbullismo, bisogna necessariamente analizzare i principali temi sul bullismo.
Il fenomeno si manifesta prevalentemente in ambito scolastico. Consiste in azioni intimidatorie, che talvolta sfociano in violenze fisiche, esercitate da un singolo o da un gruppo di ‘bulli’ ai danni di una vittima. I soggetti coinvolti sono adolescenti e bambini. Di solito l’elemento più debole e sensibile rappresenta il bersaglio ideale.
Il cyberbullismo è una forma di violenza e prevaricazione messa in atto da una persona o da un gruppo contro una vittima.
Avviene tramite Internet e le tecnologie digitali e per essere tale occorre che sia prolungata nel tempo. Come il bullismo tradizionale, è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone nei confronti di un’altra percepita come più debole. Ed è un fenomeno che interessa ragazzi e bambini di ogni età e genere, essendo in parte legato a bisogni della crescita espressi in modo problematico, come la paura di essere esclusi o la ricerca dell’ammirazione degli altri.
Il cyberbullismo ha un pubblico potenzialmente enorme anche se in parte può rimanere anonimo. Questo può spingere a colpire in modo ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non si direbbero e le conseguenze possono essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se non c’è contatto fisico.
Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito nella legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” entrata in vigore il 18 giugno 2017:
“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1)"
e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo.
Bulli e Cyberbulli: le differenze
- I bulli sono generalmente compagni di classe o frequentanti il medesimo istituto della vittima.
- I cyberbulli sono ragazzi o adulti che potenzialmente possono operare da ogni parte del mondo.
- Il bullismo è circoscritto ad un determinato ambiente (solitamente scolastico)
- Il cyberbullismo ha la possibilità di agire su un ‘territorio’ sconfinato, la rete. Ad esempio le minacce esercitate attraverso materiale fotografico possono essere diffuse in maniera capillare attraverso gli strumenti messi a disposizione dal web.
- Il bullo agisce in un arco temporale circoscritto, essenzialmente all’orario scolastico
- Il cyberbullo può agire in qualunque momento della giornata.
- Il bullo è identificabile
- L’identità del cyberbullo è nella maggior parte dei casi sconosciuta.
- L’azione del bullo è talvolta arginata dal contesto (docenti, compagni di classe e personale scolastico)
- Il cyberbullo agisce in piena libertà.
Caratteristiche e psicologia del cyberbullismo
Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche:
- La pervasività (il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate)
- L’anonimato
- La volontarietà dell’aggressione (non sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione mirata, in quanto non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre)
- L’ampiezza di portata (i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti)
- L’attivazione di meccanismi di disimpegno morale, come la minimizzazione (gli atti che si sono compiuti etichettandoli come “solo uno scherzo”)
- La diffusione della responsabilità (“Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”)
- Il mettere un video in rete è inoltre un modo per amplificare le proprie imprese, ottenere apprezzamenti da una platea molto vasta e sentirsi dei leader.
- Non si manifesta in contatto diretto, faccia a faccia, il bullo non è una presenza fisica, ma un nickname. Ciò favorisce una mancanza di visibilità.
- Il cyberbullo non riceve il feed-back immediato e tangibile della vittima, non vede il dolore e i danni che la propria condotta può aver causato e non può cogliere le conseguenze delle proprie azioni.
Come accorgersi se sta accadendo?
Da una recente ricerca, emerge che il 35% dei ragazzi intervistati è stato vittima di cyberbullismo, ma solo 1 su 2 ha avvisato i genitori (Telefono Azzurro e DoxaKids, 2017).
Quando i ragazzi non ne parlano direttamente, per accorgersene lo strumento più importante è il rapporto che si è costruito con loro.
Tuttavia, proprio per il tipo di violenza che subiscono, la confusione che provano, il senso di colpa e di impotenza, spesso le vittime si chiudono in se stesse e pensano di poterne uscire da sole trovandosi così in un circolo vizioso da cui è sempre più difficile uscire.
Allora è fondamentale l'osservazione ed in particolare:
- Cambiamenti improvvisi nel comportamento con gli amici, a scuola, o in altri luoghi dove socializzano
- Difficoltà a frequentare luoghi o eventi che coinvolgono altre persone
- Interruzione nell’uso di computer, telefonini e altre tecnologie per comunicare con gli altri
- Evidenti segni di stress ogni volta che ricevono un messaggio o una notifica
- Scarsa autostima, depressione, disturbi alimentari o del sonno
Tipologie di bullismo online
Quali sono le forme di cyberbullismo in cui ci si può imbattere?
Nel corso delle analisi e della ricerca sul cyberbullismo, il Center for safe and responsible internet use ha identificato le seguenti tipologie:
- Flaming: messaggi offensivi e/o volgari inviati solitamente su forum e siti di discussione online
- Harassment (molestie): inviare in maniera ossessiva e ripetuta messaggi contenenti insulti
- Put-downs (denigrazione): inviare messaggi, tramite sms, mail e post, a più destinatari con l’intento di danneggiare la reputazione della vittima
- Masquerade (sostituzione di persona): rubare l’identità della vittima con l’obiettivo di pubblicare a suo nome contenuti volgari
- Exposure (rivelazioni): rendere pubbliche le informazioni private della vittima
- Trickery (inganno): conquistare la fiducia di una persona per carpire informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche
- Exclusion (esclusione): escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla
- Cyberstalking (cyber-persecuzione): molestare e denigrare ripetutamente per incutere paura e terrore in riferimento all’incolumità fisica
- Happy slapping: molestare fisicamente con lo scopo di riprendere l’aggressione e pubblicare il video sul web
Difendersi dal cyber bullismo: ammonimento al questore
La vittima e i genitori possono scegliere la via amministrativa per affrontare il problema, proprio come si fa con lo stalking. Invece di sporgere denuncia e querela, chiedere esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando allo stesso tempo richiesta di ammonimento al questore, nei confronti dell’autore dell’atto di cyberbullismo. Si può fare se questo ha più di 14 anni.
Il questore valuta il caso e può decidere di convocare quest’ultimo per ammonirlo, paventando conseguenze più gravi in caso di reiterazione. Al compimento della sua maggiore età, dell’ammonimento non resta più traccia (si “estingue”).
Quali reati comporta e cosa si rischia
L’altra via prevede il ricorso all’autorità per una tutela penale, che per i fatti di cyberbullismo è differenziata a seconda delle condotte.
Le pene sono così varie, andando da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minorenne (o 516 euro di ammenda).
A questo si somma eventuale risarcimento in sede civile.
Si ha diffamazione ex art. 595 cod. pen. nelle ipotesi di denigration, flaming ed impersonation.
Flaming e impersonation possono astrattamente arrivare ad integrare il reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen.
Il cosiddetto trickery, di per sé, non costituisce reato, ma può essere l’antefatto non punibile di altre condotte penalmente rilevanti.
Il cyberstalking rientra nell’ambito del reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. e le condotte persecutorie sono costituite materialmente da molestie. Laddove l’ipotesi non sia di per sé grave, potrebbe essere integrata la contravvenzione di molestie ex art. 660 cod. pen.
Il doxing è sanzionato dall’art. 167 del D.lgs. 196/2003, laddove vengano diffusi dati di un soggetto contro – o senza – il suo consenso e da tale condotta derivi un danno alla persona offesa. La tutela è di molto affievolita dall’esigenza di un profitto per l’agente: nella maggioranza dei casi le ipotesi di doxing non sono poste in essere per l’ottenimento di un profitto, quanto piuttosto per umiliare la vittima.
Se la diffusione illecita avviene su larga scala sarà applicabile l’art. 167 bis del D.lgs. 196/2003.
Il Cyberbashing è un’ipotesi che può rientrare nelle percosse ex art. 581 cod. pen. o nelle lesioni di cui agli artt. 582 cod. pen., fino ad arrivare, nelle ipotesi più gravi, all’omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 cod. pen.
L’harassment (molestie) è un’ipotesi problematica; fermo restando che ogni ipotesi è a sé stante e la condotta è molto ampia, si può affermare che l’harrasment possa integrare, nelle casistiche più gravi, il reato di cui all’art. 580 cod. pen., ossia l’istigazione al suicidio.
Tribunale dei minori e cyberbullismo
Quando, come spesso accade in questi casi, i reati sono commessi da minori tra 14 e 18 anni, a giudicare è il Tribunale per Minori che in sede civile si attiva su ricorso dell’interessato o del pm minorile (su segnalazione da forze dell’ordine, scuole ecc) e in sede penale via procura minorile per episodi di (cyber)bullismo con rilevanza penale.
Episodi di bullismo sono perseguibili a querela entro tre mesi dall’accaduto: lesioni lievi (582 cp), minacce (612 cp), ingiurie (591 cp), diffamazione (595 cp).
Come difendersi dal cyberbullismo
A parte quanto spiegato sopra, sulla scorta delle norme, i consigli comuni e di lunga data, per internet – che valgono contro i cyberbulli come contro i troll – è di non rispondere ai messaggi provocatori e arrivare a bloccarne gli autori (su social, whatsapp ecc).
E’ bene fare copia di qualche messaggio emblematico per una successiva denuncia.
Sui social è possibile anche segnalare il contenuto e l’autore alla piattaforma, che può così intervenire cancellando il primo e bloccando il secondo.
E’ consigliabile anche limitare la privacy dei propri contenuti e foto e controllare chi ci possa taggare (limitando questa funzionalità).
Per contenuti persecutori sul web, è possibile chiedere a Google la rimozione dal motore, così come al gestore del sito e al suo hosting provider (rilevabile via Whois.
Il passo successivo è denunciare il comportamento e un giudice può tra l’altro, anche in via cautelativa, ordinare ai provider internet di oscurare quel contenuto illecito.